“Il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale di Udine espressione unitaria delle forze che hanno partecipato alla lotta per la liberazione nazionale; in forza del mandato ricevuto dal Governo Democratico Italiano; nell’assumere, per volontà ed azione di popolo tutti i poteri di amministrazione e di governo per la Provincia di Udine
decreta
Art. 1 — In attesa di una libera consultazione popolare e delle ulteriori disposizioni di legge del Governo Democratico Italiano, il C.L.N.P. si costituisce in Giunta Provinciale di Governo e come tale assume da oggi tutti i poteri di amministrazione e di governo della Provincia di Udine che saranno esercitati attraverso gli organi e le persone all’uopo designati.
Art. 2 — Alla Giunta Provinciale di Governo spetta la suprema direzione della cosa pubblica e quindi il potere normativo generale per l’organizzazione della vita civile; l’istituzione di nuovi organi per l’esercizio del potere esecutivo e Giudiziario; la nomina e la revoca di tutte le cariche pubbliche o d’interesse pubblico.
Art. 3 — Il Commissario della Provincia (Prefetto) è nominato nella persona del sig. avv. Agostino Candolini della Democrazia Cristiana.
Egli è assistito da due vice-commissari nelle persone dei sigg. dott. Gino Beltrame del Partito Comunista; ing. Luigi Danieli del Partito Socialista. Il Commissario della Provincia risponde della sua azione alla Giunta Provinciale di Governo.
Art. 4 – L’amministrazione della Provincia è affidata alla Deputazione Provinciale composta da UNDICI membri che vengono così nominati:
dott. Melchiorre Chiussi, Presidente (Partito d’Azione)
arch. Ermes Midena, Vice-presidente (Partito Comunista)
(Deputati da nominarsi con successivo decreto).
Art. 5 – L’amministrazione del Comune Capoluogo è affidata a una Giunta Popolare di Amministrazione composta di NOVE membri che vengono così nominati:
avv. Giovanni Cosattini, Sindaco (Partito Socialista)
avv. Egidio Zoratti, Pro Sindaco (Partito d’Azione)
Rag. Antonio Feruglio, Pro Sindaco (Partito Comunista)
(Assessori da nominarsi con successivo decreto).
Art. 6 – Tutte le forze armate del regime fascista sono sciolte e gli appartenenti alle medesime sono tenuti, sotto pena di morte, a presentarsi immediatamente per la consegna delle armi e dell’equipaggiamento ai Comandi dei Volontari della Libertà.
Il problema dell’eventuale utilizzazione dei Carabinieri, Guardie di Finanza, dei Vigili Urbani è demandato al Comando dei Volontari della Libertà.
Art. 7 – In ogni Comune sarà creata a cura dei Comitati, in accordo col Comando del C.V.L., una Guardia Popolare Nazionale con funzioni di sicurezza, dipendenze dei Comando stesso.
Art. 8 – Tutte le Forze Armate nazionali della Provincia (o Comune) passano agli ordini del C.L.N. e per esso al Comando dei V.L., ai fini della continuazione della guerra di Liberazione a fianco degli Alleati.
In accordo col comando stesso e con l’ausilio delle Forze Armate che questo porrà a loro disposizione fondandosi sul senso di civismo e sulla collaborazione di tutto il popolo, il Commissario della Provincia e il Capo della Polizia cureranno il più rigoroso mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Art. 9 – Sono istituite Corti d’Assise straordinarie a Udine, Tolmezzo e Pordenone formate da Giurie popolari presiedute da un Magistrato.
I magistrati presidenti sono fin d’ora designati nelle persone dei signori:
dott. Mario Boschian per Udine
dott. Vittorio Achard per Tolmezzo
dott. Mariano Valussi per Pordenone.
I componenti le Giurie saranno ad ogni sessione estratti a sorte dagli appositi elenchi già predisposti da questo Comitato. Le Corti saranno costituite e funzioneranno secondo le leggi regolanti le abolite Corti d’Assise con rito sommario e dovranno applicare le penalità delle leggi fasciste.
Art. 10 – I Comitati di L.N. Comunali riconosciuti provvederanno alla nomina del Sindaco e delle Giunte Popolari Comunali e ove occorra in rapporto all’importanza del Comune anche alla nomina di un Pro Sindaco.
Le giunte saranno costituite da CINQUE componenti compresi il Sindaco.
Per i Comuni di maggior importanza il Comitato potrà portare il numero dei membri a SETTE.
I componenti le Giunte dovranno essere scelti fra i rappresentanti dei cinque partiti e delle organizzazioni di massa e categorie economiche aderenti al Comitato, previa, ove è possibile, consultazione popolare.
A differenza dei membri del C.L.N.P. e del C.L.N. Mandamentali, i membri dei Comitati locali potranno ricoprire cariche nelle amministrazioni locali.
Art. 11 – Il Commissario della Provincia, le Amministrazioni provinciali e comunali e le altre Amministrazioni pubbliche applicheranno le norme vigenti prima del 28 ottobre 1922 in quanto non siano derogate dalle norme del C.L.N.P.
— Il Comitato di Liberazione Nazionale ».